Conversioni

Conversione Militare

La conversione è il rilascio, a chi ha una patente militare, di una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero della Difesa.

Documenti necessari:

  • 2 fotografie formato tessera
  • eventuale patente civile in originale (se posseduta)
  • copia  della patente militare
  • certificato rilasciato dall’ Ufficiale Sanitario disponibile presso le ns. sedi (vedi VISITE MEDICHE)
  • dichiarazione dei dati tecnici della moto utilizzata per l’esame: tipo moto, potenza e cilindrata (solo ctg. A)

      Se il richiedente sta ancora espletando il servizio militare:

dichiarazione di servizio del Corpo d’appartenenza

copia autenticata della patente militare (autentica del Comando)

      Se il richiedente risulta congedato:

fotocopia del foglio di congedo illimitato e originale in visione ovvero autocertificazione redatta su apposito modulo

allegato rilasciato dal Corpo d’appartenenza denominato ‘N’

Conversione Estera

Gli stranieri che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza). La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.
Trascorso tale periodo si dove richiedere la conversione oppure si devono sostenere gli esami di conseguimento patente.

Rendiamo disponibile un elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti.

  • Albania (fino al 25 dicembre 2019)
  • Algeria
  • Argentina
  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Cipro
  • Croazia
  • Danimarca
  • Equador (fino al 12 marzo 2017)
  • El Salvador (fino al 19 settembre 2014)
  • Estonia
  • Filippine
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Giappone
  • Gran Bretagna
  • Grecia
  • Irlanda
  • Islanda
  • Israele (fino al 10 novembre 2018)
  • Lettonia
  • Libano
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Macedonia
  • Malta
  • Marocco
  • Moldova
  • Norvegia
  • Paesi Bassi
  • Polonia
  • Portogallo
  • Principato di Monaco
  • Repubblica Ceca
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica Slovacca
  • Romania
  • San Marino
  • Serbia (fino all’8 aprile 2018)
  • Slovenia
  • Spagna
  • Sri Lanka (valido fino al 14 novembre 2016)
  • Svezia
  • Svizzera (valido fino all’11.06.2021)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (valido fino al 29/05/2021)
  • Ungheria
  • Uruguay (fino al 17 maggio 2020)
  • Gran Bretagna

Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:
* Canada (personale diplomatico e consolare)
* Cile (personale diplomatico e loro familiari)
* Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
* Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)